Il diritto del lavoro ha subito profonde modificazioni nell’ultimo decennio. Gli interventi legislativi (Legge Fornero del 2012, Jobs Act del 2014-2015 e Decreto Dignità del 2018 per citare i maggiori) ma anche le pronunce della Corte Costituzionale (e segnatamente la Sent. n. 194/2018) hanno radicalmente riformato numerosi aspetti della materia, ridefinendone financo gli istituti centrali. Per quel che attiene alle tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo un solco è stato tracciato tra i lavoratori assunti prima e dopo l’entrata in vigore del Jobs Act (il fatidico 7 marzo 2015): in estrema sintesi, da una parte chi è ancora sottoposto alla disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (e potrà pertanto essere più agevolmente reintegrato oppure ottenere una condanna del datore ad un importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità) dall’altra chi è invece sottoposto alla disciplina del c.d. Jobs Act, che ha possibilità di reintegra più limitate ma gode di una forbice risarcitoria più ampia (6-36 mensilità).
Tale dualismo, a dispetto delle aspettative del Legislatore, ha portato ad una generale diffidenza dei lavoratori assunti “in articolo 18” (ossia prima del 7 marzo 2015) a lasciare il proprio posto di lavoro ed essere assunti presso altro datore per paura di perdere la tutela di cui allo Statuto dei Lavoratori.
Sul punto è intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano con il Decreto n 6971/2018 del 14/03/2018, chiarendo come non vi sia in realtà alcun danno grave ed irreparabile per il lavoratore passato da una tipologia di tutela all’altra. Nel caso in analisi la società che si occupa di logistica ha inteso esternalizzare la gestione del magazzino. Il ricorrente, dimessosi dalla società e assunto dalla cooperativa affidataria dell’appalto, ha proposto ricorso cautelare lamentando di aver subito un danno consistito nella perdita delle tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav.
Il giudice ha tuttavia respinto il ricorso cautelare del lavoratore, rilevando l’inesistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il lavoratore che, in seguito al cambio di contratto e quindi di disciplina applicabile, veda il proprio passaggio dalla tutela ex art. 18 l. 300/70 a quella di cui al Jobs Act. Argomenta in merito il giudice "Allo stato il ricorrente continua a svolgere esattamente lo stesso lavoro che svolgeva prima e non è stato intimato alcun licenziamento da parte di _______, con applicabilità delle tutele di cui al D.lgs. n. 23/2015 in luogo di quelle di cui alla L. n. 300/1970, con la conseguenza che la prospettata situazione di pericolo è ad oggi eventuale, incerta e futura."